Biotestamento e registri comunali

Uno strumento civile in linea con il dettato della nostra Costituzione

 | 15/12/2010
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Esco dal Comune e un brivido di freddo mi assale: stiamo lavorando alacremente in questi giorni di fine anno. Discussioni sul bilancio preventivo, servizi culturali, piani urbanistici. C’è sempre spazio per i temi che toccano il complesso delle vite dei cittadini. Tra questi temi, anche le dichiarazioni anticipate di trattamento (il cosiddetto DAT) si impongono all'ordine del giorno delle nostre riflessioni di pubblici amministratori.

Il DAT, generalmente approvato nei consigli comunali mediante Ordini del Giorno (ODG) che impegnano la giunta al governo del territorio, consiste nella espressione di volontà di una persona (testatore), fornita in condizioni di lucidità mentale, in merito alle terapie che essa intenda o non intenda accettare nell’eventualità di non trovarsi più nella condizione di esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire ai presidi medici proposti. Tale espressione di volontà – così è previsto il più delle volte nei regolamenti applicativi – può essere affidata ad un notaio ovvero ad un ufficio comunale preposto ad accettarle, stante la possibilità di successive modificazioni dell’espressione di volontà. Fino all'approvazione di una legge in materia, è necessario sottolineare che tali dichiarazioni non hanno alcun valore vincolante.

Nel mese di novembre tre ministri (Sacconi, Fazio e Maroni) hanno emesso una circolare che dichiara illegittimi i registri comunali sulle dichiarazioni anticipate. Lo stesso ministro Sacconi aveva emesso una circolare ministeriale anche all’indomani della decisione di rispettare le volontà di Eluana Englaro (tutelate persino dalla Suprema Corte di Cassazione).Nel noto caso di Eluana, il 16 ottobre 2007, infatti, la Corte di Cassazione aveva disposto di interruzione del presidio medico vitale qualora occorressero congiuntamente due condizioni: una condizione di irreversibilità dello stato vegetativo sulla base di uno scrupoloso apprezzamento scientifico e la presenza di chiari elementi di prova della volontà del paziente tratti dalla sua “personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti” in merito “all’idea stessa di dignità della persona”. La circolare del ministro Sacconi, invece, in contrasto con il pronunciamento della Corte, imponeva agli ospedali nutrizione ed idratazione per tutti i pazienti. È bene ricordare, tuttavia, che la circolare ministeriale ha un ruolo di “basso rango” nel sistema delle fonti del diritto, ben al di sotto della Costituzione e degli atti aventi forza di legge.

 
I progressi compiuti dalla medicina nel Novecento non offrono grandi alternative quando si parla di nutrizione artificiale, meglio definita come “supporto nutrizionale”. Essa è una tecnica che viene utilizzata nei pazienti che non sono più in grado di alimentarsi autonomamente per bocca. Il sondino naso-gastrico è la forma meno invasiva di alimentazione enterale, ma esso non può essere usato per lunghi periodi e non tutti i pazienti lo tollerano. Le altre forme di nutrizione enterale o parenterale (a seconda che siano dirette direttamente all’apparato digerente – stomaco o digiuno – oppure ad un accesso venoso, bypassando l’apparato digerente) necessitano tutte di un intervento chirurgico: dall’impianto di un catetere venoso, alla faringotomia nel sondino faringostomico, ad una gastrostomia o digiunostomia chirurgica (PEG o PEJ). Sovente in addizione al preparato alimentare si somministrano anche farmaci di supporto alla vita del paziente, stante la necessità di controllo costante della ferita di ingresso della sonda per la quale deve essere prevista un’adeguata medicazione periodica.

Certo, un ordine del giorno di un consiglio comunale non possiede forza di legge, ma ha senz’altro un alto valore civico e morale; nella teoria della democrazia – improntata al rispetto dell’ente locale quale prima istituzione al servizio del cittadino – anche un ordine del giorno ed il conseguente regolamento applicativo ricoprono quel valore simbolico, quella capacità di pressione, al fine di domandare la scelta al legislatore. Una scelta da adottare nel rispetto dei limiti della Costituzione e per tutta la comunità, non solo per alcuni cittadini a discapito di altri.

 
L’Emilia-Romagna è all’avanguardia nel porre questa domanda al legislatore, regione capofila con comuni che si aggiungono ogni giorno all’approvazione di registri comunali. Il lavoro dei gruppi consiliari per “trovare una quadra” tra le varie anime del Partito Democratico è incessante, va riconosciuto e onorato. Paradossalmente, da osservatore partecipe, me lo aspettavo più difficile. Invece è naturale che se impariamo a de-ideologizzare questi temi quel passo avanti improntato alla libertà si può compiere. D’altro canto si pongono a tutti noi, donne e uomini senza distinzione, prima o poi, momenti di estrema sofferenza in ambito familiare che ci impongono una sensibilità prettamente umana, ben al di là delle ideologie, assai al di sotto delle sovrastrutture…

È la nostra stessa Costituzione repubblicana, d’altro canto, che tutela all’articolo 32 la salute quale “diritto fondamentale dell’individuo” (più ancora, si badi, che “del cittadino”, in contrapposizione con chi voleva negare persino le cure al migrante…). Il secondo comma dell’articolo 32 afferma che “nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario” e che “la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Ecco l’altissimo, il quasi sublime portato liberale caro ai padri costituenti!

Una buona legge sul testamento biologico deve consentire la libertà di scelta dell’individuo riguardo a tutti i  trattamenti sanitari (anche di supporto vitale): libera la coscienza di chi desidera andarsene quando la vita corporale diventa difficile se non impossibile, libera la coscienza di chi vuole essere curato sino alla fine. La dignità ed il rispetto della persona umana devono porsi quale faro che orientano entrambi i casi.Un Comune non può fare molto. Ma la nostra stessa Costituzione, in ottemperanza ai trattati comunitari, tutela e sancisce la sussidiarietà verticale quale diritto del cittadino europeo: l’ente locale è la prima interfaccia istituzionale di servizio alla cittadinanza, un pronunciamento del suo supremo organo di indirizzo politico – qual è il consiglio comunale – manifesta per se un alto valore morale, un “suggerimento civico” da tenere presente.

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